Diritto di critica e della libera manifestazione del pensiero

diritto diLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento torna nuovamente a pronuncirasi sull’ esimente dell’esercizio del diritto di critica e della libera manifestazione del pensiero, a norma degli artt. 21 e 9 Cost. e 51 c.p.

E’ consolidato l’indirizzo secondo il quale, per affermare la responsabilità dell’autore di opere artistiche (cui appartengono quelle letterarie, teatrali, cinematografiche ecc.) che siano lesive della personalità di chi sia in esse menzionato, non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze riferite o che queste possano ledere la reputazione altrui.

La ragione di questo trattamento, che privilegia e tutela l’espressione artistica dell’autore, si spiega in ragione del fatto che compito dell’arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto oggetto, ma di idealizzarla o esprimerla mediante figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa, ma ciò presuppone che possa immediatamente apprezzarsene l’inverosimiglianza, cioè la manifesta difformità e lontananza della rappresentazione artistica dalla realtà.

Le opere espresse con il mezzo della parola, a norma dell’art. l della legge sul diritto d’autore, appartengono alla letteratura, in quanto esprimono un’opera dell’ingegno la cui creatività è riconosciuta da quella legge, purché la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore, anche se la creatività sia minima e consista in idee e nozioni semplici.

Tuttavia, nel rapporto tra i diritti della personalità e le opere dell’intelletto che sui primi incidano negativamente, è necessario distinguere, sulla base di criteri diversi, tra le opere appartenenti all’ampia categoria di quelle giornalistiche (tra le quali rientrano anche quelle tipiche del cd. giornalismo d’inchiesta, i pamphlet ecc.) e quelle artistiche (tra le quali, in particolare, quelle letterarie).
L’estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un’opera letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l’attività giornalistica: mentre quest’ultima trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. e svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche se con l’aggiunta di valutazioni soggettive (che integrano i diritti di cronaca e, soprattutto, di critica), l’opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota per la creatività o, comunque, per l’affermazione di ideali e valori che l’autore intende trasmettere mediante un’attività realmente inventiva o, comunque, di trasfigurazione creativa della realtà.

Il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio o, più genericamente, in una opinione che, come tale, non può che essere fondata su un’interpretazione di fatti e comportamenti e, quindi, non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, e tuttavia il fatto, presupposto ed oggetto della critica, deve corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, perché frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene.

Anche il diritto di critica è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, all’osservanza del limite della continenza, che viene in considerazione non solo sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; esso postula che il giudizio di disvalore incidente sull’onore e sulla reputazione sia espresso in forma civile e misurata, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira.

Inoltre, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri formali, dovendosi lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, sulla base di un bilanciamento (dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero) che è ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse pubblico, cioè all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza del fatto che è oggetto di critica e, in secondo luogo, dell’interpretazione di esso da parte dell’autore.

Pertanto, se di bilanciamento si tratta tra valori di rilievo costituzionale, la rilevanza pubblica della soggettiva interpretazione del fatto che è espressa da chi invochi il diritto di critica, come esimente della propria responsabilità per l’offesa arrecata all’altrui reputazione, presuppone la verità (anche putativa) del fatto presupposto e la sua rappresentazione in forma civile. Altrimenti, si farebbe automaticamente coincidere l’interesse pubblico con quello individuale all’espressione delle opinioni e interpretazioni personali, anche quando siano intrinsecamente offensive nei confronti degli altri e riferite a fatti non veri.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 22042 Anno 2016

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