Messaggi di posta elettronica, messaggi “whatsapp” e sms
La natura giuridica ed evoluzione giurisprudenziale.
E’ noto l’orientamento più recente di questa Corte secondo cui «in tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi “whatsapp” e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le formepreviste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”» (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467 – 01).
Risulta, allo stato, abbandonato l’orientamento precedente in base al quale «i messaggi di posta elettronica, SMS e whatsapp, già ricevuti e memorizzati nel computer o nel telefono cellulare del mittente o del destinatario, hanno natura di “documenti” ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro acquisizione processuale non soggiace né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266-bis cod. proc. pen.), né a quella del sequestro di corrispondenza di cui al citato art. 254 cod. proc. pen., la quale implica una attività di spedizione in corso» (tra le ultime, Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319-01; Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124-01).
Sul tema è intervenuto un altro importate arresto che, di recente, ha affermato che la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cui prevedono che l’acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa all’iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all’acquisizione dei tabulati telefonici, dall’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall’art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, posto che la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita dell’autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabili alle intercettazioni» (Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, Pagnini, Rv. 288989 – 03).
Con la medesima decisione è stato, altresì, precisato che «deve escludersi la disapplicazione della normativa interna, nella parte in cui prevede l’acquisizione, da parte del pubblico ministero, dei dati contenuti in un dispositivo informatico, per contrasto con la Direttiva UE 2016/680/UE, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, che richiede un pronuncia autorizzatoria, in via preventiva, da parte di un giudice o un organo amministrativo indipendente, non avendo quest’ultima efficacia diretta nell’ordinamento interno».
E’ stato quindi ritenuto onere dell’interessato dedurre la mancanza, in concreto, di un giusto equilibrio tra i legittimi interessi connessi alle necessità dell’indagine e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, giudicando immune da censure la decisione che aveva valutato utilizzabili i dati acquisiti dal pubblico ministero.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 13918 del 2026
