Diritto di cronaca giudiziaria. Scriminante putativa

Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la diffamazione a mezzo stampa e l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, con riferimento ai presupposti ai fini del riconoscimento della scriminante, quanto meno sotto il profilo putativo, dal momento che nel caso in esame gli imputati non hanno indicato la fonte da cui hanno tratto la notizia.

Invero, secondo costante orientamento giurisprudenziale, ricorre l’esercizio del diritto di cronaca (anche in materia giudiziaria) quale esimente ex art. 51 C.p., tale da escludere la diffamazione a mezzo stampa, se risultano rispettati i limiti di verità, interesse sociale alla conoscenza del fatto e continenza ( Cass. n. 17051/2013).

Inoltre in tema di cd. scriminante putativa i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, affermano che “la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio” (Cass. n. 16323/2006); l’errore sulla verità del fatto non deve essere quindi frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile (Cass. n. 1952/2000).

La giurisprudenza di legittimità ammette, dunque, l’invocabilità dell’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, subordinandola non soltanto alla verifica del narrato, ma anche alla prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Cass. n. 27106/2010).

Tuttavia, nel caso di specie gli imputati hanno omesso di indicare in giudizio la fonte da cui avrebbero appreso la notizia, e, pertanto, risulta sterilizzato ab initio ogni possibile vaglio sulla credibilità e attendibilità della fonte informativa stessa; né tantomeno siffatta preclusione può essere aggirata adducendo il carattere anonimo, confidenziale o non controllabile della fonte, poichè “non sussiste l’esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa dell’inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l’esonero dall’obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia” (Cass. n. 3132 del 08/11/2018).

In ultimo, il dato relativo alla coincidenza della notizia, riportata pedissequamente anche su altre fonti di informazione, non può essere valorizzato positivamente ai fini dell’integrazione della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria.

Anche in questa circostanza, infatti, non è sufficiente l’affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un’altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l’agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale (Cass. n. 45813/2018).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 7008 Anno 2020

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