Diritto di obiezione di coscienza e dovere di assistenza della paziente

Diritto di obiezione di coscienza Abitualità nel reato Fabbricazione e commercio di beni Accompagnamento Infibulazione Astensione dalla commissione di nuovi reati aggravanti specifiche favoreggiamento della prostituzione Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione Fotografia Originalità Mancata trasmissione degli atti al Prefetto befana Dare dello "stupido" Responsabilità del conducente Presupposti per l'ammissione Truffa romantica Quantificazione dell’assegno di divorzio Intollerabilità della convivenza Abuso del diritto Licenziamento Citazione diretta Il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova Il diritto dell’adottato all’accesso alle proprie origini Prosecuzione del procedimento Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed 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194 del 1978, art. 9, che  prevede:

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli artt. 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.
L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente“.

Dalla norma citata si ricava che l’art. 9, comma 3, L. n. 194 del 1978, esclude che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l’aborto, chirurgicamente o farmacologicamente, ma non di omettere di prestare l’assistenza prima ovvero successivamente ai fatti causativi dell’aborto, in quanto deve comunque assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza (Cass. Sez. VI, n. 14979 del 02/04/2013 nel caso di rifiuto del medico obiettore ad intervenire per prestare assistenza alla paziente nella fase del c.d. secondamento, avvenuta successivamente all’aborto indotto per via farmacologica da altro sanitario, sicché deve escludersi che sia stata richiesta l’assistenza in una fase “diretta a determinare l’interruzione della gravidanza“). Non può, pertanto ritenersi che il diritto di obiezione di coscienza esoneri il medico dall’intervenire durante l’intero procedimento di interruzione volontaria della gravidanza, in quanto si tratta di interpretazione che obiettivamente non trova alcun appiglio nella chiara lettera della norma.

Invero, secondo la disciplina della legge n. 194 del 1978 l’obiezione esonera il medico esclusivamente dal “compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza“, diritto che peraltro trova il suo limite nella tutela della salute della donna, tanto è vero che il comma 5 dell’art. 9 della legge citata esclude ogni operatività all’obiezione di coscienza nei casi in cui l’intervento del medico obiettore sia “indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo“. In questo caso, l’intervento del sanitario obiettore riguarda proprio quel segmento della procedura medica specificatamente diretta ad interrompere la gravidanza: il diritto dell’obiettore affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita e la propria salute. (Cass. Sez. VI, n. 14979 del 02/04/2013)

In sostanza la legge tutela il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività mediche dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare assistenza alla donna. D’altra parte, il diritto all’aborto è stato riconosciuto come ricompreso nella sfera di autodeterminazione della donna e se l’obiettore di coscienza può legittimamente rifiutarsi di intervenire nel rendere concreto tale diritto, tuttavia non può rifiutarsi di intervenire per garantire il diritto alla salute della donna, non solo nella fase conseguente all’intervento di interruzione della gravidanza ma in tutti i casi in cui vi sia un imminente pericolo di vita.(Cass. Sez. VI, n. 14979 del 02/04/2013)

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