La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il rapporto tra l’istituto della particolare tenuità del fatto disciplinata dall’art. 131-bis C.p. e l’abitualità nel reato ex art. 103 C.p.
Nel caso di specie veniva rigettata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis C.p., pur a fronte di un fatto particolarmente tenue, a seguito dell’asserita abitualità nel reato, per essere l’imputato gravato da due precedenti specifici, laddove in un caso, si trattava di una definizione del giudizio con esito positivo della messa alla prova; per altro verso, occorre ribadire che l’abitualità della condotta presuppone una verifica circa l’esistenza di elementi di fatto che ne confermino la configurabilità pur a fronte di una declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della probation.
Invero, é noto che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis C.p., il comportamento é abituale quando l’autore, anche (ossia non solo) successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Cass., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016).
Orbene, qualora uno dei due precedenti annotati si riferisce a una declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, si tratta di stabilire se tale condizione sussista o meno in capo all’imputato.
Al riguardo va constatato che, per pacifica giurisprudenza, non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter C.p., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità (cfr. Cass., Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018; Cass., Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017).
E’ chiaro, in tal senso, che il mero dato formale della presenza di siffatto precedente nella biografia penale dell’imputato non vale a giustificare ex se il diniego della non punibilità, ove non emergano aliunde elementi fattuali che consentano, in via fattuale, di ritenere che il reato oggetto di addebito nel giudizio conclusosi con tale pronunzia fosse stato effettivamente e certamente commesso dal ricorrente: al riguardo si evidenzia che, in tale indagine fattuale, di stretta pertinenza del giudice di merito, possono assumere rilievo anche i precedenti di polizia, a condizione però che si accerti la presenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell’imputato (cfr. Cass., Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018).
Corte di Cassazione Sez. 4 n. 40001 Anno 2021