Disciplina transitoria: messa alla prova imputati maggiorenni

disciplina transitoriaLa questione di diritto sottoposta alla Suprema Corte di Cassazione concerne  la legittimità costituzionale della legge n. 67/2014 nella parte in cui, nell’introdurre l’istituto di cui all’art. 168bis C.p., ha omesso di dettare una disciplina transitoria, creando un’ingiusta sperequazione tra situazioni sostanzialmente equiparabili.

Osserva al riguardo la Suprema Corte di legittimità come l’oggettiva mancanza di una disciplina transitoria comporti inevitabilmente la conclusione secondo cui

in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi della legge n. 67/2014, l’istanza di sospensione proposta successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento debba ritenersi tardiva (in assenza di una specifica disciplina transitoria) pur se tale dichiarazione sia anteriore all’entrata in vigore della predetta legge n. 67.

Esigenze di certezza del diritto impongono, infatti, di ritenere come oggettivamente significativa l’assenza, da parte del Legislatore, di qualsivoglia disciplina transitoria, assenza che va di per sé apprezzata (tanto più in quanto per la messa alla prova nei confronti dei minorenni una disciplina transitoria venne a suo tempo adottata con l’art.30, comma 2, del D. Lgs. n. 272/1989) e oggettivamente considerata come scelta non sindacabile fintantoché la stessa non dia luogo a conseguenze palesemente irragionevoli.

E’ per tale ragione che non può che condividersi l’indirizzo già espresso in diverse pronunce dalla giurisprudenza di legittimità con cui si è, nella sostanza, affermato legittimo il provvedimento del Giudice che aveva ritenuta tardiva l’istanza proposta successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento quantunque intervenuta prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

E ciò, appunto, sul presupposto della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 bis, comma 2, C.p.P. per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del Legislatore e, come tale insindacabile.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 40934 Anno 2015

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