Pubblicità rivolta ai minori: Corte Suprema dell’Austria

pubblicitàLa Corte Suprema dell’Austria con la sentenza in commento analizza i presupposti necessari alla base della pubblicità, quale attività commerciale rivolta ai minori.

Il caso sottoposto all’esame della Corte Suprema dell’Austria trae le mosse dalla commercializzazione, in particolare nell’ ambito della televisione austriaca, ma anche nella rete di Internet, di una attività pubblicitaria rivolta a utenti minorenni.

La suddetta attività pubblicitaria esorta all’acquisto dei beni, in particolare Videogiochi, DVD e CD, utilizzando frasi ed espressioni definite quali un’esortazione diretta ai bambini per acquistare i prodotti pubblicizzati o dirette a convincere i genitori o altri adulti ad acquistare i prodotti reclamizzati.

Tali disposizioni non ostano all’applicazione dell’articolo 16 della direttiva 89/552 / CEE concernenti l’esercizio delle attività televisive.

Tale divieto concerne la pubblicità rivolta ai minori di 14 anni : un invito diretto ad acquistare determinati beni contenenti ( attraverso l’uso dell’imperativo ).

In tale contesto occorre distinguere tra messaggi pubblicitari indiretti e messaggi pubblicitari diretti.

Mentre un messaggio di vendita diretta pubblicizza, senza passaggi intermedi, un determinato prodotto specifico utilizzando frasi ed espressioni del tipo “andare a comprare il libro” o “Dì ai tuoi genitori che dovrebbero acquistare il libro “, un messaggio pubblicitario indiretto pubblicizza un prodotto solo in via generale utilizzando frasi ed espressioni attraenti quale la frase “Non sarebbe bello avere una cosa del genere?”.

A seguito di tali principi, la pubblicità dei prodotti commerciali rivolti ai minori nella televisione e Internet non sono esortazioni dirette ai bambini affinché acquistino prodotti pubblicizzati.

Essi si limitano a fare riferimento alla destinazione d’uso dei prodotti pubblicizzati per cui questi ultimi sono rappresentati come attraenti o sexy.

Tra le richieste di utilizzare i prodotti e la volontà dell’acquisto rappresenta un ulteriore passo per il minore ed è diretto a soddisfare lo stesso.

Pertanto la pubblicità per i bambini non è assolutamente proibita quale pratica commerciale aggressiva attraverso sollecitazione diretta.

La stessa rappresenta una semplice dimostrazione di una concreta opportunità di acquistare un determinato prodotto in termini di mera informazione, o un invito ad entrare in un ufficio commerciale virtuale.

Corte Suprema dell’Austria sentenza del 09.07.2013

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