Dolo eventuale nel delitto di lesioni
Dispositivo dell’art. 582 Codice Penale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente(2), è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
Il tema dell’elemento soggettivo del delitto di lesioni va affrontato nel contesto dell’ormai acquisita consapevolezza giurisprudenziale in forza della quale, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nel caso concreto aderendo psicologicamente ad essa. A tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento, secondo la cosiddetta prima formula di Frank (Cass., Sez. 4, n.14663 del 08/03/2018, sulla scia di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014).
Né, come, appunto, nel caso di specie, (cit. Corte di Cassazione, Sez. V, 21/01/2022, n. 15269) ai fini della configurabilità del dolo eventuale, la circostanza che l’agente non sia in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche vale di per sé ad escludere la rappresentazione dell’evento e l’adesione psicologica allo stesso, dovendosi parametrare la personalità, la storia e le precedenti esperienze del soggetto attivo del reato alle circostanze del caso di specie (in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021).