Domanda di revocazione per errore di fatto
Dispositivo dell’art. 398 Codice di procedura civile
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, comma 2, c.p.c., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto privo di qualsivoglia indicazione relativa all’originario ricorso per cassazione). (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30720 del 19/10/2022).