Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili
Dispositivo dell’art. 622 Codice di procedura penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)
Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
A seguito dell’annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili ai sensi dell’art. 622 c.p.p. si apre un nuovo giudizio civile di rinvio conseguente a cassazione secondo le regole dettate dagli artt. 392 e ss. c.p.c. innanzi al giudice civile:
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti
Nell’ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all’accertamento dell’illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell’Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l’accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto; (cit. Art. 6, comma 2 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo CEDU: Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.; cit. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30496 del 18/10/2022)