Domicilio e il problema delle riprese video

domicilioL’art. 14 della Costituzione tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo, e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi.

Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell’inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto, o non solo, come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico, quanto piuttosto come presidio di un’intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa, attraverso l’uso di strumenti tecnici, anche senza la necessità di un’intrusione fisica.

Ne consegue logicamente che, affinché scatti la protezione dell’art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi.

Per contro, se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza; e le videoregistrazioni a fini investigativi non possono, di conseguenza, che soggiacere al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In una simile ipotesi, difatti, le videoregistrazioni non differiscono, sostanzialmente, dalla documentazione filmata di un’operazione di osservazione o di appostamento, che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria potrebbero compiere collocandosi, di persona, al di fuori dell’abitazione.

In sostanza, il limite dell’ art. 14 Cost. può venire in considerazione, rispetto alle riprese visive, in quanto, per eseguire i filmati all’interno del domicilio, gli organi investigativi debbano superare, tramite opportune manovre o avvalendosi di speciali strumenti, una barriera che si frappone tra la generalità dei consociati e l’attività filmata.

Se quest’ultima è accessibile visivamente da chiunque, si è fuori dall’area di tutela prefigurata dalla norma costituzionale de qua.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 149 ANNO 2008

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