Donazione indiretta: lo schema e la forma

donazione indirettaLa donazione è quell’atto di liberalità disciplinato dall’art. 769 del Codice Civile con il quale un soggetto (denominato il donante), con animus donandi, vuole arricchire altro soggetto (denominato il donatario) per gratitudine, per un servizio reso o per qualunque altra ragione.

Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo, e in maniera costante, evidenziato che il risultato di un tipico atto di liberalità può essere raggiunto anche in maniera indiretta.

La donazione indiretta, pur non essendo configurata formalmente come una donazione, e pur non apparendo all’esterno come tale, concretamente raggiunge il medesimo risultato di un tipico atto di liberalità.

La giurisprudenza ha individuato diverse forme di donazione indiretta, alcune sicuramente originali e tra queste una molto praticata è costituita dal negotium mixtum cum donatione: si tratta di un contratto oneroso (di regola una vendita) caratterizzato dalla voluta sproporzione fra le prestazioni con conseguente arricchimento a beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore.

Va osservato che la semplice sproporzione tra prezzo pattuito e valore di mercato del bene non integra automaticamente la donazione indiretta, giacché occorre pur sempre che la componente di liberalità prevalga sulla vendita.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel “negotium mixtum cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi, così, una donazione indiretta.

Per la validità di questo atto (Cass. n. 23297/2009), cioè per la donazione indiretta, non è necessaria la forma tipica della donazione (atto pubblico a pena di nullità), bensì quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti (vendita): questo perché l’art. 809 del Codice Civile, nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 del Codice Civile, non richiama l’art. 782 C.c., che prescrive la forma dell’atto pubblico per la donazione.

E, ancora  i principi sulla donazione indiretta sono costanti, ripresi di recente da Cass n. 3134 del 2012, che ha puntualizzato che se unico è il fine, di liberalità, della donazione indiretta, diverso può essere il mezzo attraverso questa si può esplicare, non limitato al più tipico e ricorrente, ovvero il conferimento dell’intera somma di denaro necessaria per un determinato acquisto, e da Cass. n, 1986 del 2016, che ha puntualizzato che nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alta reale intenzione delle parti (da ciò, la sentenza fa discendere che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale, in materia di contratti e simulazione, che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo). (Cass. Civile Ord. Sez. 3 n. 24160/2018).

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 14551 Anno 2016

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