Danno cagionato da cose in custodia

dannoAi sensi del dispositivo di cui all’ articolo 2051 del Codice Civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di responsabilità ai sensi dell’ art. 2051 del Codice Civile, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’ esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’ esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo, di conseguenza, la sua responsabilità (Cass. civ. Sez. III, 24/09/2015, n. 18865; Cass. civ., Sez. H, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass. civ., Sez. III 13 luglio 2011, n. 15389).

Si è poi affermato che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l’ effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.

In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’ obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ. Sez. VI – 3, 20/10/2015, n. 21212; Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306).

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 12483 Anno 2017

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