La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in relazione al reato di cui all’art. 186, lett. b e comma 2-sexies Codice della Strada.
Nella fattispecie in esame, veniva proposto ricorso dinanzi alla Corte di legittimità avverso la sentenza ex art. 444 C.p.P., deducendo la determinazione della pena detentiva minima, convertita in lavoro di pubblica utilità, e l’eccessività della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, quantificata nella misura massima.
In via preliminare va ricordato che è ammissibile nei confronti della sentenza di “patteggiamento” il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 C.p.P., con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, difatti, chiarito che resta confermata l’estraneità delle sanzioni amministrative accessorie all’accordo sulla pena e ai limiti di impugnabilità posti dalla disciplina speciale, permanendo per esse quella generale ex art. 606, comma 1, C.p.P., cui rinvia il successivo secondo comma per le sentenze inappellabili (Cass., Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019).
Occorre ricordare che, (Cass., Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998), qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente. L’obbligo di motivazione sul punto può ritenersi attenuato solo laddove la sanzione amministrativa sia applicata in misura pari o prossima al minimo edittale (Cass., Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012) o, comunque, inferiore alla media edittale (Cass., Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, secondo cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell’imputato), ma non anche nei casi in cui la sua durata corrisponda al massimo edittale.
Ritornando al caso di specie, va, pertanto, sottolineato che, nonostante la pena detentiva sia stata quantificata in misura alquanto contenuta e la sanzione amministrativa in modo più severo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall’art. 222 Codice della Strada, la determinazione della durata di tale sanzione amministrativa deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 C.p., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, Codice della Strada (gravità della violazione e pericolo per la circolazione). Per converso, la quantificazione della pena è avvenuta, tenuto conto dell’accordo tra le parti, secondo i criteri dell’art. 133 C.p.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 31078 Anno 2020