La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’eccezione di nullità del decreto penale di condanna, per omesso avviso all’imputato della facoltà di richiedere la messa alla prova con l’atto di opposizione.
Con riferimento alla dedotta eccezione di nullità del decreto penale di condanna per mancanza dell’avviso di cui all’art. 460, comma 1, lett. e), C.p.P., come integrato dalla sentenza n. 201 del 2016 della Corte Costituzionale, il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la carenza dell’avviso e, in luogo di restituire gli atti al GIP, aveva assegnato un termine all’imputato per esercitare !a facoltà in dibattimento, quindi, alla successiva udienza, aveva rigettato la stessa eccezione di nullità.
In particolare, la difesa contesta quanto affermato dai giudici d’appello, per i quali, trattandosi di nullità di ordine generale, la stessa sarebbe stata sanata siccome non dedotta con l’opposizione a decreto penale, depositato successivamente alla sentenza n. 201/2016 della Consulta.
Sotto altro profilo, il difensore rileva che la nullità di cui si discute è assoluta, siccome afferente alla competenza funzionale del GIP e che, in ogni caso, la sanatoria non avrebbe potuto operare fino alla sentenza di primo grado, non avendo la parte assistito all’atto nullo.
In tema di procedimento per decreto, l’omesso avviso della facoltà per l’imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall’art. 460, comma 1, lett. e) C.p.P., come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2016, determina una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, è sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma 2 C.p.P. (cit. Cass. Sez. 4, n. 17659 del 14/2/2019, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tempestiva l’eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte Costituzionale).
Va pure precisato che, rispetto a detta omissione, non può porsi un problema di tardività del rilievo in caso di opposizione proposta prima del deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2016, perché il difensore, non avendone contezza, non poteva proporre nei termini previsti dagli artt. 180 e 182, comma 2, C.p.P. la relativa eccezione (cfr. Cass., sez. 3, n. 8694 del 30/10/2018).
Tuttavia, nella specie, emerge dagli atti che il decreto penale è si precedente alla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata (sentenza n. 201 del 6/7/2016, depositata il 21/7/2016), ma l’atto di opposizione è successivo ad essa.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 9982 Anno 2021