La minaccia nel delitto di estorsione
Dispositivo dell’art. 629 Codice Penale
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
Il requisito della minaccia nel delitto di estorsione
Secondo il principio di diritto, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Corte di Cass., Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Lavitola, Rv. 254797-01; Corte di Cass., Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117-01), sicché anche una richiesta formalmente articolata in un contesto di scontro familiare può, comunque, veicolare una netta e ben percepibile carica intimidatoria, in assenza di qualsiasi valido diritto da esercitare o tutelare.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 n. 8335 del 2024