La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) Codice della Strada, dichiarato estinto per esito positivo della prova.
Nella caso di specie veniva proposto ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero lamentando la mancata trasmissione, da parte del Giudice che ha pronunciato il provvedimento, degli atti al Prefetto per la irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto dell’art. 186 comma 2 lett. c) Codice della Strada e 168 ter comma 2 C.p.
La sanzione amministrativa deve essere applicata in forza dell’art. 168-ter, comma 2, C.p., che stabilisce che l’estinzione del reato, conseguente al buon esito della prova, non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. E, nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito positivo della messa alla prova e dell’estinzione del reato va individuata, ai sensi dell’art. 224, comma 3, Codice della Strada in capo al Prefetto.
Il ricorrente, del resto, non contesta tale attribuzione di competenza all’autorità amministrativa ma lamenta la violazione di legge ritenendo censurabile come vizio di legittimità la pronuncia del giudice a causa dell’omissione dell’ordine di trasmissione degli atti alla detta autorità.
E’ pur vero che il giudice penale avrebbe potuto disporre la trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di competenza, ma occorre ribadire l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se poi ne dichiari l’estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova, di trasmettere gli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione della sospensione della patente, trattandosi di un adempimento di natura amministrativa (demandato alla cancelleria), potendo a ciò provvedere anche il Pubblico Ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l’invio degli atti.
Va pertanto ribadito il principio secondo il quale, quando la parte è in condizione di far venir meno gli effetti della pronuncia senza dover richiedere l’intervento del giudice nel grado superiore, viene meno l’interesse concreto ad impugnare, pur se la decisione dovesse ritenersi in ipotesi erronea (sul punto, Cass., S.U., n.4419 dei 25/01/2005).
Invero, la giurisprudenza ritiene pacificamente che, in tema di circolazione stradale, è inammissibile, per difetto dell’interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, Codice della Strada, potendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all’ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento (Cass., Sez. 4 n.5454 del 15.01.2019; Cass., Sez. 4, n. 6S28 del 09/01/2018; Cass., Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 31077 Anno 2020