Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie Valutazione di inammissibilità del programma di trattamento Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Abuso di autorità Bacio sulle labbra Ripartizione del trattamento di reversibilità Indossare i pantaloni La riconciliazione tra i coniugi Riavvicinamento occasionale dei coniugi Nullità della citazione Abuso delle condizioni di inferiorità psichica Visita ginecologica Attenuante speciale della minore gravità Tentativo di un bacio Consenso agli atti sessuali Diniego all'atto sessuale ripresa della relazione Diniego di messa alla prova Mano sul fondoschiena Reato di violenza sessuale Bacio tentato Mancato accoglimento dell'istanza di messa alla prova Inviare messaggi sessualmente espliciti Sostituzione di persona Responsabilità solidale Attenuante speciale della minore gravità relazione extraconiugale Bondage Bacio sulla guancia Pena detentiva e pecuniaria Induzione alla prostituzione minorile Abbracci Istanza di messa alla prova Molestia o disturbo alle persone Catcalling Assegno di divorzio Configurabilità del reato di diffamazione durata massima Concorso anomalo nel reato Giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti Ingiuria o diffamazione Diversa qualificazione giuridica del fatto Decreto di citazione Principio dell'affidamento Sfruttamento dell’attività di prostituzione Legittimazione del procuratore generale Lenocinio Ingerenza della suocera Infedeltà coniugale Prossimi congiunti Accesso abusivo Diffamazione a mezzo Efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte offesa Decoro architettonico Perdono giudiziale reato di estorsione Registrazioni di conversazioni tra presenti Messaggi amorosi all'amante body shaming Prescrizione Diritto di obiezione di coscienza Abitualità nel reato Fabbricazione e commercio di beni Accompagnamento Infibulazione Astensione dalla commissione di nuovi reati aggravanti specifiche favoreggiamento della prostituzione Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione Fotografia Originalità Mancata trasmissione degli atti al Prefetto befana Dare dello "stupido" Responsabilità del conducente Presupposti per l'ammissione Truffa romantica Quantificazione dell’assegno di divorzio Intollerabilità della convivenza Abuso del diritto Licenziamento Citazione diretta Il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova Il diritto dell’adottato all’accesso alle proprie origini Prosecuzione del procedimento Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaL’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, di natura deflattiva del processo penale, è disciplinato dall’art. 35 del D.lgs. n. 274 del 2000 che stabilisce:

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attivita’ risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

3. Il giudice di pace puo’ disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l’imputato chiede nell’udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice puo’ imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l’ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell’ente locale di verificare l’effettivo svolgimento delle attivita’ risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Qualora accerti che le attivita’ risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.

L’istituto dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie consente di emettere una sentenza di estinzione se l’attività risarcitoria riparatoria è ritenuta idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Sul punto occorre verificare la sussistenza, nei reati di competenza del giudice di pace, dell’interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni.

Sulla questione è opportuno prendere le mosse dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nell’affrontare il tema generale della rilevanza delle decisioni processuali, ha affermato che parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica (Cass., Sez. U., Sentenza n. 35599 del 21/06/2012).

La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale va verificata alla luce della considerazione che, nel caso di impugnazione della sentenza che pronuncia la causa estintiva di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, pur trattandosi di pronuncia penale meramente processuale, la decisione coinvolge necessariamente gli effetti civili e quelli penali.

Secondo un recente e condivisibile orientamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 50578 del 07/11/2013), nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, avverso le sentenze di proscioglimento la parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38 limitatamente all’ipotesi in cui la citazione a giudizio dell’imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell’art. 21 del cit. decreto.

Da ciò discende che la persona offesa costituita parte civile, non ricorrente immediata ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38, non sarebbe in genere legittimata all’impugnazione agli effetti penali. Ma tale ricorso, nel caso di impugnazione della sentenza che pronuncia la causa estintiva di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000,, coinvolge necessariamente gli effetti civili e quelli penali, in quanto il legislatore non consente al Giudice di pace di scindere gli effetti civili da quelli penali.
Difatti, la sentenza è prevista per il caso in cui l’imputato abbia fatto cessare l’esigenza del processo per le sue attività di riparazione o risarcimento del danno, prima del giudizio, giusto l’art. 35, comma 2, quando tali attività si ritengano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

All’uopo la legge pone le due condizioni procedurali (ad eccezione dell’ipotesi sussidiaria prevista dal comma 3): che siano sentite le parti e l’eventuale persona offesa e che l’attività risarcitoria o riparatoria dell’imputato sia stata compiuta prima dell’udienza di comparizione.
Se l’imputato adempie le prescrizioni nei termini, pronuncia la sentenza. Se non lo autorizza o se rileva le sue prescrizioni inadempiute, dispone la prosecuzione del procedimento.
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare la sussistenza dell’interesse della persona offesa, costituita parte civile, ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela – emessa all’esito dell’udienza preliminare – trattandosi di impugnazione riguardante gli effetti penali. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 41350 del 10/07/2013). La Corte ha preso in esame la citata decisione, apparentemente difforme, adottata dalle Sezioni Unite secondo cui la – parte civile sarebbe priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela (Cass., Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012), rilevando che la soluzione muove dalla premessa secondo la quale la presenza della parte civile ha, in generale, la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell’imputato, talché l’interesse ad impugnare della parte civile va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell’azione civile promossa all’interno del processo penale.

Laddove, invece, eccezionalmente, come nel caso previsto dall’art. 428 C.p.P., comma 2, l’impugnazione della parte civile riguarda anche gli effetti penali (Cass., Sez. 5, n. 12902 del 22/02/2008; nello stesso senso Sez. U, n. 25695 del 29/05/2008), deve ritenersi sussistente l’interesse alla proposizione del ricorso per cassazione.

Sul punto specifico del citato art. 35 la Corte, più di recente ha, invece, escluso la sussistenza per la parte civile dell’interesse ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni, in quanto la pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, e non contenendo alcun capo concernente gli interessi civili sull’esistenza del danno e sulla sua entità, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della stessa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30535 del 26/06/2014).
La decisione, indipendentemente dalla cennata questione relativa alla inscindibilità degli effetti, civili e penali, nell’ipotesi di cui all’art. 35, si pone in consapevole contrasto con il differente indirizzo giurisprudenziale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 40876 del 23/09/2010 e Sez. 4, n. 23527 del 14/05/2008), argomentando sulla base del principio generale per il quale la parte civile può, di norma, impugnare solo agli effetti della responsabilità civile (art. 576 C.p.P.) e muovendo dal dato normativo costituito dall’interpretazione a contrario del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38, che limita l’impugnazione della parte civile, anche agli effetti penali, all’ipotesi in cui la citazione a giudizio dell’imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell’art. 21 del cit. decreto. Da ciò, discenderebbe che, nel caso di imputazione formulata dal Pubblico Ministero, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 15 e 20, la parte civile non è legittimata ad impugnare agli effetti penali. (Cass., Sez. V, ordinanza del 18 novembre 2015, n. 2291).

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che ha affermato il seguente principio di diritto:

“in tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l’interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile”.

(Cass., Sez. U., 23 aprile 2015, depositata in data 31 luglio 2015, n. 33864)

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