L’etilometro è un apparecchio utilizzato per misurare il valore dell’alcool, (c.d. etanolo) nel sangue attraverso l’analisi dell’aria espirata. Tale strumento è in uso alle Forze dell’Ordine ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della strada.
Il corretto funzionamento dell’etilometro trova una disciplina nell’art. 379 D.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del codice della strada) che riporta le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati. In particolare, dai commi 5, 6, 7 e 8, del citato art. 379, si desume che:
a) gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità (comma 5);
b) essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (c.d. CSRPAD) in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti (comma 6);
c) i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il citato CSRPAD, da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva (comma 7) secondo le procedure stabilite dallo stesso Ministero dei Trasporti, che si risolve, in effetti,, nella c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell’etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso (comma 8). (Cass. n. 35944/2020).
Questo complesso normativo deve essere, poi, raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico richiamato dal comma 5 dell’esaminato art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992, che venne precedentemente approvato con decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990. Esso sancisce, all’art. 4, che ogni etilometro deve essere accompagnato dal “libretto metrologico” che contiene dati identificativi dell’apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall’apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti. Al riguardo si aggiunga che l’allegato al citato D.M., art. 2, comma 10, dispone che l’apparecchio deve essere dotato di dispositivo che permette di verificare se lo strumento resti calibrato. È, poi, importante mettere in risalto come lo stesso allegato, art. 3, comma 8, (intitolato “verifica di buon funzionamento“) stabilisca che la verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare: la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento; la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura; la verifica della giusta calibratura. Gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito. (Cass. n. 35944/2020).
Sotto il profilo processuale, in relazione alla valenza probatoria dell’alcoltest ai fini e per gli effetti dell’affermazione di responsabilità per la contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, giova rammentare che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, vige il principio in forza del quale l’esito positivo dell’alcoltest è idoneo a costituire prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è semmai onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità dell’apparecchio (tra le tante, Cass., Sez. 4, n. 42084/2011).
In altri termini, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Cass., Sez. 4, n. 48840 del 24/11/2015)
Più dettagliatamente, rimanendo in ambito processuale penale, se l’imputato dubiti del corretto funzionamento dell’etilometro potrebbe produrre copia del “libretto metrologico” acquisibile mediante accesso agli atti amministrativi. Analogamente se il giudice del merito ritenga incerto l’esito dell’alcoltest, potrebbe provvedere e disporre d’ufficio ex art. 507 C.p.P., in quanto il potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità e ha la funzione di supplire all’inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (Cass., Sez. 3, n. 50761 del 13/10/2016).