Evoluzione dei legami familiari nella società civile

Evoluzione dei legami familiari Impresa familiare Stampati Istigazione al suicidio Figli incestuosi La tutela del minore Sottrazione e trattenimento di minore all'estero Principio nemo tenetur se detegere Il sistema della protezione dello straniero in Italia transessuale il fenomeno del transessualismo Rapporti significativi tra il minore e Rettificazione di attribuzione di sesso Principio di colpevolezza Ignoranza dell'età della persona offesa infondatezza della notizia di reato La colpevolezza Furti minori procedura penale minorile Fase delle indagini preliminari Principio di presunzione di innocenza Domini Principio di determinatezza edifici in stato di abbandono Invasione La moglie adultera Offesa Pene per la diffamazione Conoscenza Diffusione del proprio Surrogazione di Deroghe al bilanciamento delle circostanze Il reato di plagio Verbale di conciliazione giudiziale Diversa qualificazione del fatto OPG Sanzione accessoria della revoca della patente del custode Pignorabilità dei redditi da lavoro Avviso orale rafforzato Gravita della diffamazione Reddito di inclusione Abuso di ufficio Cognome del figlio Modifica dell’originaria imputazione Messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi Responsabilità civile dei magistrati Risarcimento del danno Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale Esercizio del commercio in aree di valore culturale Codice dei beni culturali Limiti al diritto di manifestare liberamente La libertà di manifestazione del pensiero La tutela dei beni culturali Prostituzione volontaria Immobili ed aree di notevole interesse pubblico Reddito di cittadinanza Diffamazione a mezzo stampa giudizio abbreviato e immediato Controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni Libertà e la segretezza della corrispondenza violenza sessuale di gruppoEvoluzione dei legami familiari nella società civile

Il quadro normativo di riferimento è caratterizzato da due fondamentali riforme, le quali hanno rispecchiato la progressiva evoluzione dei legami familiari nella società civile: la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto del 2016.

La tutela del convivente more uxorio – ossia del «convivente di fatto» ex art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 – quale ritraibile dalla Costituzione, che all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo nelle «formazioni sociali» ove si svolge la sua personalità. Tale è, appunto, la convivenza di fatto, la quale esige una tutela che si affianca a quella che l’art. 29, primo comma, Cost. riserva alla «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Anche recentemente la Corte Costituzionale ha ribadito che il matrimonio, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, è riconducibile all’art. 29 Cost. (sentenze n. 66 del 2024, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010); invece, le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità (sentenze n. 269 del 2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010).

L’emersione delle convivenze di fatto come diffuso fenomeno sociale è relativamente recente; dai dati statistici risulta la “moltiplicazione delle unioni libere”, che ormai sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio.

In Assemblea costituente, invece, fu presente solo la fattispecie della famiglia fondata sul matrimonio, radicata nella tradizione e nel comune sentire del tempo, e il dibattito, vivace e prolungato, si focalizzò sull’incidenza del matrimonio concordatario e sull’opportunità di prevederne, o meno, il suo carattere di indissolubilità.

Ma all’epoca, la convivenza more uxorio non era ignota neppure al codice civile del 1942, quando ad esempio nella disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità si faceva riferimento al caso di convivenza notoria «come coniugi» (art. 260 cod. civ.). E prima ancora, nella “Relazione Solmi” al Progetto del nuovo codice civile, si abbandonava espressamente il termine «concubinato», che recava uno stigma, anche perché evocativo della sua (asimmetrica) criminalizzazione nel codice penale del 1930 (art. 560 cod. pen.), in favore dell’espressione «convivenza a modo di coniugi».

Questa Corte poi dichiarerà l’illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 147 del 1969) e il termine «concubinato» scomparirà per far posto definitivamente a quello di «convivenza a modo di coniugi» o more uxorio e infine, con la legge n. 76 del 2016, a quello di «conviventi di fatto».

A partire dagli anni Settanta nella giurisprudenza costituzionale trova spazio la “convivenza more uxorio”, ma per concorrere, come fattore comparativo, a mostrare l’ingiustificatezza del divieto civilistico di donazioni tra coniugi; divieto discriminatorio anche perché non operava per i conviventi (sentenza n. 91 del 1973; per un’argomentazione simile, quanto al trattamento deteriore per i coniugi rispetto a quello dei conviventi, vedi anche recentemente la sentenza n. 209 del 2022).

La storica riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) apporta notevoli modifiche al rapporto di coniugio, ma contiene solo un limitato riferimento alla convivenza di fatto, come nel novellato art. 317-bis, secondo comma, cod. civ. quanto all’esercizio congiunto della potestà da parte dei genitori naturali conviventi che avessero entrambi riconosciuto il figlio.

Anche in questo contesto profondamente riformato, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato la permanente netta differenza tra il rapporto di coniugio, fondato sul matrimonio, e la convivenza more uxorio: sono «due situazioni […] nettamente diverse» (sentenza n. 6 del 1977). La «convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri, previsti dagli artt. 143, 144, 145, 146, 147, 148 cod. civ., che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima. La coabitazione, infatti, del convivente more uxorio può cessare per volontà di uno dei conviventi in qualsiasi momento anche mediante azione giudiziaria» (sentenza n. 45 del 1980).

Il punto di svolta può essere individuato nella sentenza n. 237 del 1986, ove la Corte, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 307, quarto comma, e 384 cod. pen., sotto il profilo della mancata previsione del convivente more uxorio tra i prossimi congiunti beneficiari della causa di non punibilità (successivamente riconosciuta – come si è già detto – dalla giurisprudenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione), pur dichiarando la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 29 Cost., assume una posizione nuova rispetto alle sue precedenti pronunce. Muovendo da una interpretazione evolutiva dell’art. 2 Cost., afferma che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare – anche a sommaria indagine – costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.). Tanto più […] allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo d’altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione». Anche la convivenza more uxorio, pur diversa dal vincolo coniugale, merita una disciplina di tutela che la Corte sollecita il legislatore a introdurre.

Un primo ampliamento della tutela del convivente more uxorio si ha di lì a poco con la sentenza n. 404 del 1988. Con riferimento specifico al diritto all’abitazione – che «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 217 del 1988) – è stata ritenuta costituzionalmente illegittima una disciplina di tutela dettata in materia di rapporto locatizio per il coniuge, i parenti e gli affini conviventi, che escludeva (nel senso che non prevedeva anche) il convivente more uxorio. L’art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) stabiliva infatti che, in caso di morte del conduttore, gli succedevano nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. La Corte – nel ritenere che l’art. 2 Cost. è violato «quanto al diritto fondamentale che nella privazione del tetto è direttamente leso» – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio (sentenza n. 404 del 1988).

In seguito, la Corte continua a riconoscere «la rilevanza costituzionale del “consolidato rapporto” di convivenza, ancorché rapporto di fatto», pur sempre «distinto dal rapporto coniugale» (sentenza n. 8 del 1996). E – aggiunge la medesima pronuncia – la «distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, come tali, non esclude affatto, tuttavia, la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’invocato art. 3 della Costituzione».

La convivenza more uxorio costituisce un rapporto ormai entrato nell’uso ed è comunemente accettato, accanto a quello fondato sul vincolo coniugale. Questa trasformazione della coscienza e dei costumi sociali, comunque, non autorizza la perdita dei contorni caratteristici delle due figure. La diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo, giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi che trova il suo fondamento costituzionale nella circostanza che il rapporto coniugale riceve tutela diretta nell’art. 29 Cost. (ordinanza n. 121 del 2004).

Ma vi sono, poi, gli «aspetti particolari». La Corte ricorda che «in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra convivenza more uxorio e rapporto coniugale caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.» (sentenza n. 140 del 2009).

La valorizzazione di questo approccio, basato su un controllo di ragionevolezza per situazioni “specifiche” e “particolari”, da individuarsi caso per caso, si è avuto nella sentenza n. 213 del 2016 che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante « Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, sottolinea che, pur restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, deve ritenersi irragionevole e logicamente contraddittoria l’esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile e «ciò in particolare – ma non solo – nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.».

La Corte ha ricordato che «la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost.»; e ha puntualizzato che «[i]n questo caso l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.», mentre in caso contrario «il diritto – costituzionalmente presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio».

Più recentemente la rilevanza della convivenza di fatto è stata presa in considerazione dalla sentenza n. 10 del 2024. La Corte, affrontando la delicata questione dell’affettività intramuraria in stato di detenzione, non ha dubitato della inclusione della convivenza tra le relazioni affettive della persona che l’ordinamento giuridico tutela «nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza». Ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente.

CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 148/2024 

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