Fatto contestato non occasionale: messa alla prova minori

fatto contestatoLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si sofferma sulla sussistenza delle condizioni ai fini della concessione del beneficio della messa alla prova a carico dell’ imputato minorenne con conseguente sospensione del processo, qualora il fatto contestato al minore non sia del tutto occasionale.

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/1988, presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.

Successivamente la Suprema Corte di Cassazione, in alcune sentenze,  ha precisato che nell’ambito del giudizio processuale minorile, l’ammissione alla messa alla prova dell’imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del Giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico,  pertanto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto contestato di cui all’incriminazione .

Per converso l’ordinanza del Giudice di merito di ammissione alla messa alla prova dell’imputato minorenne previa sospensione del processo è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da non adeguata motivazione, ovvero nell’ipotesi in cui il Giudice omette di formulare un giudizio prognostico sulla possibilità di rieducazione e reinserimento sociale senza svolgere motivazione alcuna in ordine ai fatti contestati ed alla personalità del prevenuto, nonché al comportamento successivo.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 26044 Anno 2014

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