Casella di posta elettronica: accesso abusivo

casella di posta elettronicaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta la questione se l’accesso abusivo alla casella di posta elettronica altrui configura il reato di cui all’art. 615ter C.p. In particolare occorre stabilire se la casella di posta elettronica rappresenta un domicilio informatico tutelato dalla legge, ovvero solo un “contenitore” di mail.

A parere della giurisprudenza di legittimità la casella di posta elettronica rappresenta, inequivocabilmente, un “sistema informatico” rilevante ai sensi dell’art. 615 ter C.p.

Nell’introdurre tale nozione nell’ordinamento giuridico, il legislatore ha fatto riferimento a concetti già diffusi ed elaborati nel mondo dell’economia, della tecnica e della comunicazione, essendo stato mosso dalla necessità di tutelare nuove forme di aggressione alla sfera personale, rese possibili dallo sviluppo della scienza.

Pertanto, conformemente alle acquisizioni del mondo scientifico, il “sistema informatico” recepito dal legislatore è il complesso organico di elementi fisici, hardware, ed astratti, software, che compongono un apparato di elaborazioni dati.

Anche ai sensi della Convenzione di Budapest il “sistema informatico” è qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, che compiono l’elaborazione automatica dei dati.

La casella di posta elettronica è uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi o informazioni di altra natura ( quali immagini o video), di un soggetto identificato da un account registrato presso un provider del servizio. 

L’accesso a questo spazio di memoria concretizza un accesso al sistema informatico.

Qualora la casella di posta elettronica sia protetta mediante l’apposizione di una password, ogni accesso alla stessa deve essere qualificato quale abusivo concretizzando l’elemento materiale del reato di cui all’art. 615ter C.p.

I sistemi informatici rappresentano, infatti

“una espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli art. 614 e 615 C.p.

Corte di Cassazione sentenza n. 13057 del 2016.

 

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