Come è noto, il legislatore ha limitato il campo d’applicazione dell’anzidetta causa di non punibilità in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima; ed alla non abitualità del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuità del fatto comporta, in conseguenza, una valutazione che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U., sent. n. 13681 del 25/02/2016), in una ampia e compiuta illustrazione dell’istituto di recente conio, hanno tra l’altro affermato, per ciò che qui interessa, che non esiste quindi un’offesa tenue o grave in chiave archetipica poichè è la concreta manifestazione del reato a segnarne il disvalore. Ciò che conta è, dunque, il riferimento testuale alle modalità della condotta, al comportamento. La nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente; secondo l’insegnamento espresso nella pagina fondativa del fatto nella teoria generale del reato. Ed è chiaro che la novella intende per l’appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l’entità del suo complessivo disvalore.
Essendo allora in considerazione la caratterizzazione del fatto storica nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto.
Corte di Cassazione n. 23245/2019
