Il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 3, n. 8 Legge 75/1958 punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
Per capire appieno tale condotta delittuosa occorre partire dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di sfruttamento della prostituzione non ha natura di reato abituale e consiste in una consapevole partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell’attività di prostituzione, ovvero nel trarre una qualche utilità, anche di natura non economica, dall’attività sessuale della prostituta (v., da ultimo, Cass., Sez. 3 n. 741 del 24/10/2018). (Cass., Sez. III, n. 15948/2020).
Il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si perfeziona in qualsiasi modo il soggetto agente favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
Tra le attività rilevanti è stato individuato anche l’adoperarsi per mettere a proprio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso dell’attività di meretricio, trattandosi comunque di condotta funzionale ad agevolare quest’ultima nel suo svolgimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37578 del 25/6/2009).
Si è inoltre affermato come il reato di favoreggiamento della prostituzione sia perfezionato da ogni forma di interposizione agevolativa e da qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l’altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale comportamento (Cass., Sez. 3, n. 15502 del 15/2/2019; Sez. 3, n. 19207 del 7/3/2019; Sez. 1, n. 39928 del 4/10/2007). E’ dunque sufficiente ad integrare il reato in esame qualsiasi condotta consapevole che si risolva, indipendentemente dal movente dell’azione, in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio, anche se si è pure specificato che, affinché possa configurarsi il favoreggiamento della prostituzione, occorre che la condotta materiale concreti oggettivamente un ausilio all’esercizio della stessa, essendo altrimenti irrilevante l’aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest’ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36595 del 22/5/2012; Sez. 3, Sentenza n. 8345 del 13/4/2000); (in tal senso Cass., Sez. III, n. 15948/2020, in cui è stato accertato come “il reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione è ravvisabile nella condotta, oggettivamente funzionale all’agevolazione della prostituzione, di colui che provvede ad allontanare il figlio minore della prostituta dal luogo in cui questa esercita il meretricio trattenendolo con sé per il tempo necessario alla madre per svolgere tale attività o portandolo in giro di notte, e partecipando poi alla spartizione dei proventi derivanti dalla prostituzione“).