Forare gli pneumatici dell’auto della vittima
Concorso tra il reato di danneggiamento e delitto di atti persecutori
Nel caso di specie l’imputato è stato condannato per più condotte di danneggiamento nei confronti della parte civile, consistite nel forare gli pneumatici della sua auto una pluralità di volte, comportamenti tramite i quali i Giudici del merito hanno ritenuto integrato anche il delitto di cui all’art 612 bis cp, del quale pure doveva rispondere.
La Corte territoriale, nel replicare alle osservazioni difensive, ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato il concorso di reati nel caso di attività persecutoria realizzata tramite comportamenti a loro volta integranti autonomi reati, quando le norme incriminanti tutelino beni/oggetti giuridici differenti. In tal senso, Sez. 5 Sentenza n. 51718 del 05/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014 ): II delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria rappresenta una delle molestie costitutive del reato previsto dall’art. 612 bis cod. pen. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 4011 del 27/10/2015 Ud. (dep. 29/01/2016): È configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l’art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l’art. 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica – ed in definitiva della persona nel suo insieme – che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’alterazione delle abitudini di vita non può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata, avendo la prima una ampiezza di molto maggiore rispetto al fare, omettere o tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima).
In armonia con i suddetti principi i Giudici hanno ritenuto che nella fattispecie posta al loro giudizio il numero esorbitante di danneggiamenti agli pneumatici, indicato in 51, e, quindi, la loro reiterazione ossessiva avesse provocato sulla parte offesa il duplice effetto di molestia, per i ripetuti danni in sé, e di minaccia futura, poiché la ripetizione dei danneggiamenti aveva lasciato ragionevolmente presagire che altri analoghi ve ne sarebbero stati. Pertanto avevano giudicato integrata la condotta degli atti persecutori.
La sentenza ha poi dato conto del verificarsi degli eventi alternativi, osservando che era stata raggiunta la prova del cambiamento di consuetudini di vita, per l’abitudine che la persona offesa aveva preso di farsi sempre accompagnare da qualcuno in grado di proteggerla e per l’insorgere di disturbi dell’umore, curati con apposita terapia, elemento che ha razionalmente valorizzato per ritenere provato lo stato d’ansia, altro evento previsto dall’ incriminazione ex art 612 bis cp.
Corte di Cassazione sezione V penale, sentenza n. 52616 del 13 dicembre 2016.
