Fotografia quale “opera d’ingegno protetta”

Fotografia Originalità Mancata trasmissione degli atti al Prefetto befana Dare dello "stupido" Responsabilità del conducente Presupposti per l'ammissione Truffa romantica Quantificazione dell’assegno di divorzio Intollerabilità della convivenza Abuso del diritto Licenziamento Citazione diretta Il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova Il diritto dell’adottato all’accesso alle proprie origini Prosecuzione del procedimento Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente i requisiti circa la valutazione della sussistenza del carattere creativo o meno di una fotografia, e, quindi, della riconduzione della medesima nell’ambito delle opere dell’ingegno.

Da ciò deriva che la conseguente diffusione della stessa nelle reti telematiche opera sul rilievo per cui solo nel primo caso la riproduzione sarebbe tutelata dal diritto di autore, mentre le altre tipologie di foto rientrerebbero nell’ambito della minor tutela assicurata ai cd. diritti “connessi” al diritto di autore, di cui agli artt. 87 e ss L. 633/41.

La fattispecie di reato contestata nel caso concreto riguarda le condotte di chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa. Il chiaro riferimento ad “un opera dell’ingegno protetta” richiama le diverse articolazioni in cui si esplica la tutela della fotografia approntata attraverso la L. 633/1941.

In proposito, occorre rilevare che la predetta legge opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, come tali qualificabili quali “opere d’ingegno protette” e quindi tutelabili come oggetto del diritto d’autore, le semplici fotografie, tutelabili soltanto come oggetti di “diritti connessi” attraverso le previsioni di cui agli artt. da 87 a 92 del capo V della Legge medesima, e le riproduzioni fotografiche di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili.

In particolare, la fotografia intesa come opera dell’ingegno e come tale oggetto della piena disciplina del cd. diritto d’autore, è contemplata oltre che in via generale attraverso l’art. 1 della L. 633/1941, dall’art. 2 n. 7 della Legge medesima, che riconduce nella predetta normativa, in quanto risultino “opere dell’ingegno di carattere creativo“, “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia … “.
Lo stesso articolo esclude dall’ambito delle opere dell’ingegno, per ricondurle tra i beni oggetto di soli “diritti connessi“, pure contemplati dalla predetta Legge 633/1941, la “semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II“, la quale è ulteriormente specificata nelle sue caratteristiche dal successivo art. 87, ai sensi del quale “sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche“. Quest’ultima tipologia di fotografia si distingue altresì, ai sensi del secondo comma del citato art. 87, dalle “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili“.
Che come tali non rientrano neppure nella disciplina dei cd. “diritti connessi“.
La suesposta distinzione trova riscontro nell’elaborazione giurisprudenziale, secondo cui nella disciplina del diritto di autore di cui alla Legge n. 633 del 1941, l’opera fotografica, inclusa nella elencazione di cui al D.P.R. n. 19 del 1979 (art. 2), gode della piena protezione accordata dalla legge stessa qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela (di cui ai successivi artt. 87 e seguenti) in tema di diritti connessi a quello di autore, quando rivesta le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 4606 del 07/05/1998). Si è altresì precisato che si deve escludere anche la più limitata tutela di cui ai cd. “diritti connessi” nell’ipotesi di fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” (cfr. art. 87 cit.), chiarendosi come per tali debba intendersi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo – documentale e, perciò, non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8425 del 21/06/2000).

La sopra riportata distinzione tipologica della fotografia, considerata in rapporto alla disciplina di cui alla L. 633/1941, impone anche di chiarire il criterio in base al quale la riproduzione fotografica può definirsi “opera dell’ingegno“, rientrando in tal modo nella piena tutela, anche penale, del cd. “diritto d’autore“. Al riguardo va rilevato che in materia di creatività dell’opera si contrappongono due nozioni: una oggettiva, tendente a ritenere che sia creativa un’opera oggettivamente caratterizzata da elementi originali ed innovativi tali da distinguerla da qualsiasi altra opera preesistente, ed una soggettiva, secondo la quale dovrebbe ritenersi creativa l’opera che presenti l’impronta personale del suo autore. La giurisprudenza di legittimità ha optato per la nozione soggettiva, sottolineando che l’oggetto della tutela non è necessariamente l’idea in sè, la quale può essere alla base di diverse opere dell’ingegno, bensì la forma particolare che assume a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto (cfr Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2004 n. 15496). Si è ulteriormente chiarito al riguardo che, in tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della Legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata; di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25173 del 28/11/2011).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 30386 Anno 2019

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