Operare il fotomontaggio di terze persone, riprese in atteggiamenti pornografici, e conseguente pubblicazione su un sito on line, integra il reato di diffamazione?
Nel caso di specie, le immagini oggetto di fotomontaggio concernevano le parti del viso della persona offesa, in atteggiamenti pornografici, non immune da connotazione negativa, con conseguente immissione nella rete di Intenet.
Emerge, inoltre, dalle pronunce di merito che, al di là della presenza o meno sul sito, ove le immagini erano state pubblicate, di commenti da parte di terzi, le descritte immagini erano visibili da chiunque. Tanto che era stato possibile recuperarle ed allegarle al fascicolo del pubblico ministero, navigando sul sito indicato in denuncia, senza che l’imputato fornisse alcuna password.
Indubbio, infine, è il contenuto lesivo delle immagini in questione, composte dal volto delle parti lese, apposto su immagini che ritraggono donne nude mentre compiono atti sessuali, con l’aggiunta di didascalie che appellano “in determinati modi” talune delle persone effigiate.
Si tratta senz’altro di immagini, riprodotte nel fotomontaggio confezionato dall’ imputato, in un contesto tale da implicare una valutazione peculiare, anche negativa, sulle persone effigiate, comunque idonee ad integrare la condotta tipica della diffamazione.
Questa, infatti, come è noto consiste nell’offesa della reputazione che ricorre anche in casi, come quello di specie, in cui, attraverso la comunicazione di immagini, tenuto conto del mezzo attraverso cui queste vengono veicolate, del concetto che hanno trasmesso, presentino un significato intrinsecamente offensivo della reputazione del soggetto passivo, in quanto indebitamente inserite in un concetto di oscenità e volgarità e, dunque, di significato deteriore (Cass., Sez. 5, n. 42130 del 15/07/2011, in cui si è escluso che la pubblicazione di foto di un’attrice ritratta nuda, in contesto non osceno e immune da connotazione negativa, possa assumere significato deteriore ed integrare il delitto ex art. 595 c.p.; Cass., Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008 che ha ritenuto configurabile il reato di diffamazione consistente nell’immissione nella rete Internet di immagini denigratorie).
Corte di Cassazione penale, Sez. V, sentenza 27/07/2018, n. 36076