La riferibilità della diffamazione ad una determinata persona può avvenire anche su base indiziaria?
Nel caso di specie, il giudice del merito ha rilevato che “l’impostazione ed il tenore dei post in questione… rende evidente l’attribuibilità degli stessi all’imputato, che era l’unico soggetto in rapporto diretta di conflittualità … con le persone offese“.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato la riferibilità della diffamazione ad una determinata persona può avvenire anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l’argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell’imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall’indirizzo IP dell’utenza telefonica intestata all’imputato medesimo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4239 del 21/10/2021, dep. 2022; Cass., Sez. 5, n. 45339 del 13/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015).
Inoltre la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in tema di diffamazione (anche a mezzo stampa), ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass., Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020).
Deve essere ben chiaro, pertanto, il confine tra la legittima espressione satirica di ludibrio o ironico scherno e, di contro, il disprezzo personale gratuito: il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale della satira, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali dell’individuo, che deve ritenersi superato quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo personale (Cass., Sez. 5, n. 320 del 2022).
Corte di Cassazione, Sez. V, 21/07/2022, n. 28948