Giudizio di Impugnazione attraverso il ricorso per Cassazione

giudizio di impugnazioneLa Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in diverse pronunce che l’ordinanza con la quale il Giudice del dibattimento rigetta l’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato è soggetta al giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 586 C.p.P., solo unitamente alla sentenza.

La Corte ha ritenuto che, in tema di procedimento a carico di imputati minorenni, l’ordinanza avverso la quale, ai sensi dell’art. 28, comma terzo, del D.P.R. 27 settembre 1988 n. 448, può essere proposto giudizio di impugnazione attraverso ricorso per cassazione è soltanto quella con la quale il Giudice abbia disposto la sospensione del processo e la messa alla prova del minore, dettando le apposite prescrizioni, e non anche quella con la quale la relativa richiesta sia stata respinta, operando, con riguardo a quest’ultima, la regola generale di cui all’art. 586 C.p.P. (impugnabilità delle ordinanze dibattimentali, salvo quelle in materia “de libertate”, solo unitamente alla sentenza).

A sostegno del principio da ultimo indicato, oltre a richiamare argomenti di ordine testuale, derivanti dalla concatenazione fra il comma secondo e il comma terzo dell’art. 28 del d.P.R. n. 448/88 (il riferimento è all’ordinanza di sospensione) è stato osservato che non è incongrua la previsione di un giudizio di impugnazione, anche da parte dell’imputato, della sola ordinanza che dispone la sospensione del processo, potendo avere anche l’imputato interesse e ragione di dolersi della durata stabilita per il periodo di messa alla prova e della natura delle prescrizioni impartite.

L’autonoma impugnabilità dell’ordinanza reiettiva della richiesta di sospensione  non avrebbe invece apprezzabili effetti pratici ai fini dell’obiettivo di ridurre al minimo il contatto fra il minorenne e il processo penale, posto che quest’ultimo, anche in pendenza del giudizio di impugnazione, non potrebbe che proseguire.

Tale tesi non è però condivisibile con riguardo alla ordinanza di rigetto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati maggiorenni.

Invero il comma 7 dell’art. 464-quater C.p.P. prevede la immediata ricorribilità in Cassazione “contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova” senza possibilità quindi di distinguere fra ordinanze di sospensione del procedimento ed ordinanza di rigetto, diversamente dalla disciplina in materia di imputati minorenni.

Corte di Cassazione Sent. Sez. 2 Num. 41762 Anno 2015

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