Giudizio di rinvio dopo annullamento
Dispositivo dell’art. 627 Codice di procedura penale
1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’articolo 25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l’annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell’annullamento sia esclusivamente personale. L’imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.
Sul tema va premesso che negli insegnamenti della Corte di legittimità è costante l’affermazione secondo cui il vincolo «pieno» posto dalla decisione rescindente, sì da escludere l’autonomia del giudice del rinvio è soltanto quello relativo alla «questione di diritto» decisa dalla Corte di Cassazione (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.).
Ciò non toglie che in una corretta impostazione della sequenza processuale debba darsi rilievo anche alla «logica interna» espressa nella decisione rescindente lì dove l’annullamento risulti collegato a vizi argomentativi (vizi di tipo logico, che assumono rilievo in sede di legittimità sempre in quanto collegati a ricadute in diritto sul percorso argomentativo realizzato nella decisione impugnata).
Vi è pertanto, pacificamente, il divieto – in sede di rinvio – di sostanziale riproduzione del percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità (tra le molte, v. Cass., Sez. V, n. 42814 del 19.6.2014), così come sussiste l’obbligo di affrontare in via prioritaria il tema posto dalla decisione di annullamento.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 3342 del 2022