Giurisprudenza di legittimità sull’istituto della messa alla prova

giurisprudenza di legittimitàLa giurisprudenza di legittimità, ha chiarito in merito alla sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui alla Legge 28 Aprile 2014, n. 67, che “il beneficio della estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio “tempus regit actum”.

L’art. 464 bis, comma 2, C.p.P. prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere proposta, oralmente o per iscritto, “fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 o 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio”.

Si è osservato ancora che appare assolutamente legittima la scelta legislativa di non avere introdotto una disciplina transitoria che, applicando la nuova normativa oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, sarebbe inevitabilmente andata in contrasto con la ratio dell’istituto e avrebbe vanificato le attività processuali compiute sino a quel momento.

Nè alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sé imponga l’applicazione dell’istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria.

Osserva in detta sentenza la Corte che

“Il principio di retroattività della lex mitior, come in generale “le norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione”, concerne secondo la Corte [CEDU] le sole “disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono”.

Pertanto, la sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui alla Legge 28 Aprile 2014, n. 67, artt. 3 e 4, non può essere richiesta dall’imputato nel giudizio di legittimità, ne’ invocandone l’applicazione in detto giudizio, ne’ sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di merito, ma nemmeno nel corso del giudizio di appello, dal momento che l’istituto è stato costruito dal legislatore in alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado.

Si tratta, quindi, come correttamente è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “di procedura e opportunità assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione”, tant’è che, per estenderne l’applicazione ai giudizi pendenti, si è resa necessaria un’apposita iniziativa legislativa, tuttora all’esame del Parlamento.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 45153 Anno 2016

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *