Il controllo di legittimità della Corte di Cassazione.
Principi generali ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa
Il controllo di legittimità devoluto alla Corte di Cassazione si basa sull’esatta ed uniforme interpretazione del diritto poichè la suprema Corte è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio.
Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Va altresì considerato che, in virtù della previsione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall’art. 8 Legge n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l’errore revocatorio (quello che cade sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito.
Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Cass., Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007).
A ciò deve aggiungersi che neppure l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo 3 (Cass., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che sia idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione, quale risultante dall’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Cass., Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998). Alla stregua, peraltro, dell’insegnamento da sempre impartito da questa cattedra nomofilattica, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Cass., Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 – dep. 20/02/2018).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 22124 del 2022