Il decreto penale di condanna è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 459 C.p.P. e ss., e comporta che il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari,… richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
Ciò avviene, secondo la disposizione suindicata, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, ed entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.
Il decreto penale di condanna è un atto riservato al Pubblico Ministero procedente e la speditezza del procedimento comporta l’assenza dell’udienza preliminare, dell’intera fase dibattimentale e del contraddittorio.
Con il comma 1-bis (Legge 23 Giugno 2017, n. 103) si stabilisce che “Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva“.
Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
A norma dell’art. 461 C.p.P. l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione … nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto.
La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.
Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.
Con riferimento alla richiesta di applicazione della pena a norma dell’art. 444 C.p.P. la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui il mancato accoglimento, per qualsiasi causa, della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (cfr. ex multis, Cass., Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009; Cass., Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013).
Nel silenzio della legge, infatti, il caso di mancato accoglimento, da parte del giudice, dell’opposizione al decreto penale, della richiesta di applicazione della pena con il consenso del p.m., deve essere equiparato all’ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso del p.m., con la conseguenza che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve seguire il suo corso ordinario. Pertanto, ove l’opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o la richiesta di patteggiamento venga rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato che costituisce lo sbocco necessario dell’opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti gli altri riti (cfr. questa Cass., Sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002; Cass., Sez. 3, n. 3174 del 5/12/2002; Cass., Sez. 3, n. 8713 del 23/01/2008).
Ne consegue che al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale, in difetto di una formale rinuncia all’impugnazione, deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione presentata in siffatta forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell’art. 461 C.p.P., comma 5, il presupposto per ordinare l’esecuzione del decreto penale di condanna nel caso in cui sia stata proposta un’opposizione non conforme alle disposizioni contenute nel citato art. 461 C.p.P., commi 2 e 4, ma l’emissione del decreto di giudizio immediato (Cass., Sez. 3, n. 44468 del 8/10/2009; Cass., Sez. 3, n. 14380 del 22/3/2005).
Va ricordato sul punto che, come è stato affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purché la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. Ciò in quanto la preclusione introdotta dell’art. 464 comma 3 C.p.P. riguarda l’eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all’opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (Cass., Sez. 3, n. 20517 del 12/5/2005), (in motivazione Cass., n. 16163/2021).