Il decreto penale di condanna

Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaIl decreto penale di condanna è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 459 C.p.P. e ss., e comporta che il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari,… richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

Ciò avviene, secondo la disposizione suindicata, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, ed entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Il decreto penale di condanna è un atto riservato al Pubblico Ministero procedente e la speditezza del procedimento comporta l’assenza dell’udienza preliminare, dell’intera fase dibattimentale e del contraddittorio.

Con il comma 1-bis (Legge 23 Giugno 2017, n. 103) si stabilisce che “Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva“.

Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

A norma dell’art. 461 C.p.P. l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizionenel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto.

La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.

Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

Con riferimento alla richiesta di applicazione della pena a norma dell’art. 444 C.p.P. la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui il mancato accoglimento, per qualsiasi causa, della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (cfr. ex multis, Cass., Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009; Cass., Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013).

Nel silenzio della legge, infatti, il caso di mancato accoglimento, da parte del giudice, dell’opposizione al decreto penale, della richiesta di applicazione della pena con il consenso del p.m., deve essere equiparato all’ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso del p.m., con la conseguenza che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve seguire il suo corso ordinario. Pertanto, ove l’opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o la richiesta di patteggiamento venga rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato che costituisce lo sbocco necessario dell’opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti gli altri riti (cfr. questa Cass., Sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002; Cass., Sez. 3, n. 3174 del 5/12/2002; Cass., Sez. 3, n. 8713 del 23/01/2008).

Ne consegue che al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale, in difetto di una formale rinuncia all’impugnazione, deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione presentata in siffatta forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell’art. 461 C.p.P., comma 5, il presupposto per ordinare l’esecuzione del decreto penale di condanna nel caso in cui sia stata proposta un’opposizione non conforme alle disposizioni contenute nel citato art. 461 C.p.P., commi 2 e 4, ma l’emissione del decreto di giudizio immediato (Cass., Sez. 3, n. 44468 del 8/10/2009; Cass., Sez. 3, n. 14380 del 22/3/2005).

Va ricordato sul punto che, come è stato affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purché la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. Ciò in quanto la preclusione introdotta dell’art. 464 comma 3 C.p.P. riguarda l’eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all’opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (Cass., Sez. 3, n. 20517 del 12/5/2005), (in motivazione Cass., n. 16163/2021).

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