Il foglio di via
Il presupposto che, ai sensi della lettera c) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, fonda l’emissione del foglio di via, è l’essere dediti alla commissione di fatti criminosi, aventi le caratteristiche indicate dalla norma (offendere, o mettere in pericolo, l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica); sebbene il giudizio di pericolosità debba trarsi esclusivamente da condotte che possano integrare reati e non da mere violazioni di tipo amministrativo, al pari di tutti gli altri provvedimenti emessi in ossequio alle disposizioni del citato d.lgs. n. 159/2011 le condotte valutabili non sono solo quelle oggetto di sentenze definitive, ma anche quelle che valgono a prefigurare l’inclinazione alla commissione in futuro di altre condotte illecite delle specie che la misura di prevenzione ha la funzione di contenere.
E il controllo del giudice penale «senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 – 01).
Per questo, ad esempio, si è ritenuto che una condotta integrante illecito amministrativo, pure reiterata e sistematica e volta a conseguire profitti illeciti, non potesse sorreggere un giudizio di pericolosità.
E tuttavia, al pari di quanto previsto per l’applicazione delle più intense prescrizioni connesse alle misure di prevenzione personale di matrice giurisdizionale, le condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato possono essere tratte da ogni provvedimento giudiziario, anche non definitivo, «a condizione che ne sia effettuata un’autonoma valutazione» (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, Rv. 275054 – 01); difatti, «il giudizio di pericolosità presuppone un’oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell’autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali, l’esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l’abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l’intera personalità del soggetto come risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita» (Sez. 5, n. 6794 del 14/12/1998, dep. 1999, P.m. in proc. Musso ed altri, Rv. 212209 – 01).
Quando la misura di prevenzione è di competenza del Questore, il costante, risalente e mai disatteso insegnamento della giurisprudenza di legittimità afferma che «in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897 – 01); la verifica dell’assolvimento di tale obbligo deve arrestarsi sulla soglia dell’accertamento che non vi sia evidenza di abuso del potere discrezionale.
Sicchè, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, esso non può essere disapplicato. (Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep. 2008, Luciani, Rv. 238767 –
01; Sez. 1, n. 664 del 09/12/1999, dep. 2000, Cozzolino, Rv. 215243 – 01; Sez. 1, n. 9855 del 27/09/1993, P.m. in proc. Esposito, Rv. 195337 – 01).
Tale orientamento si inserisce sulla linea esegetico-applicativa che più in generale pone limiti precisi al potere di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale e secondo la quale «il sindacato da parte del giudice penale sull’atto amministrativo è ammissibile nell’ipotesi di carenza di potere, che si configura allorché l’emanazione dell’atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge» (così, ad esempio in Sez. 3, n. 18530 del 16/03/2018, Bianchi, Rv. 273214 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 24949 del 2025
