Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche passa attraverso un congruo e insindacabile giudizio in fatto diretto a constatare sia l’assenza di elementi favorevoli per l’imputato, ma anche la particolare gravità della condotta, valutata unitamente a comportamenti analoghi precedenti e successivi, che evidenzia l’incompatibilità del beneficio con la negativa personalità dell’imputato.
Com’è noto, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Cass., Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Cass., Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Cass., Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01).
Oltre alla preclusione che impedisce al giudice di limitarsi a prendere atto dell’incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi), deve rilevarsi che la disposizione normativa, come riformulata e come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, richiede concreti elementi positivi a favore dell’imputato per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che il giudice, dopo averne constatato l’assenza, non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, Cass., sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 24949 del 2025
