Principio del ne bis in idem internazionale

principio del ne bis in idemLa Suprema Corte di Cassazione afferma che il processo celebrato all’estero nei confronti di imputato straniero, “non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell’ordinamento giuridico italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale, prevedendo l’art. 11 C.p., comma primo, la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall’art. 6 C.p., cioè quando l’azione o l’omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato.

In particolare, se pure deve riconoscersi che il principio del ne bis in idem costituisce in effetti “un principio tendenziale cui si ispira oggi l’ordinamento internazionale, e risponde del resto a evidenti ragioni di garanzia del singolo di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati” e che si assiste effettivamente ad una evoluzione legislativa che va nel senso di riconoscere efficacia preclusiva ad una sentenza straniera che abbia irrevocabilmente giudicato di un reato commesso in Italia da un cittadino straniero ciò non significa ancora che per effetto di tale evoluzione normativa il principio del ne bis in idem, possa considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, come principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell’art. 10 della Costituzione.

Secondo l’opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza che se pure in forza dell’articolo 54 della Convenzione applicativa dell’ Accordo di Schengen, non si può più procedere in Italia, anche con riguardo a reati quivi commessi, nei confronti di una persona che sia stata definitivamente condannata o assolta per lo stesso fatto in uno Stato dell’area Schengen, resta tuttavia ferma l’irrilevanza del principio del ne bis in idem internazionale con riguardo a sentenza penale deliberata in un paese che non è ancora membro dell’Unione Europea né quindi contraente del Trattato di Schenghen.

In altri termini, “un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art.11 C.p. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio del ne bis in idem principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell’ordinamento interno.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 29664 Anno 2014

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