Il principio di vicinanza della prova
Il principio di vicinanza della prova prevede che l’onere della prova debba gravare sulla parte a cui è più vicino il fatto da provare nel processo.
Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all’art. 2697 c.c. (che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all’attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. (Corte di Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 12910 del 22/04/2022).
E’ allora appena il caso di ribadire che nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore; si è cioè affermato che a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova“, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 25517 del 2022