Gravità indiziaria in tema di misure cautelari personali
Dispositivo dell’art. 273 Codice di procedura penale
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
La valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali è vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all’art. 273 cod. proc. pen. e non coincide con quella finalizzata all’accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell’imputato venga affermata “al di là di ogni ragionevole dubbio“.
In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine “indizi“, adoperato dall’art. 273 primo comma cod. proc. pen., ha una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell’art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d’essere nell’esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di “prove” e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l’uso del termine indizi, nell’art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un’analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell’applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di “prove“, ma sempre comunque di “indizi“, non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest’ultimo doveva essere ancorato (Cass., Sez. 6, sentenza n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996; in senso conforme vds. ex multis Sez. 3, sentenza n. 742 del 23/02/1998 e Sez. 6, sentenza n. 2547 del 05/07/1999).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 4 n. 23173 del 2022