Il reato di ingiuria: Decreto Legislativo 7 del 2016

il reato di ingiuriaIn virtù delle previsioni del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, il reato di ingiuria ex art. 594 C.p. è stato abrogato ed è stato trasformato in illecito civile.

Ai sensi dell’art. 4, primo comma, lett. a) del Decreto n.7 del 2016 il reato di ingiuria costituisce ora illecito civile e obbliga oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno, anche al pagamento della sanzione pecuniaria da euro cento a euro ottomila.

La norma infatti prevede che ” Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa….”.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede che nel caso di cui le offese sono reciproche, ” il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori”.

Mentre ai sensi del terzo comma della stessa norma “non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”. 

Il quarto comma, lettera f), dell’art. 4 del decreto prevede che soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila “chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;…”.

L’art. 5 del medesimo decreto dispone che l’importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione, b) reiterazione dell’illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito; e) personalità dell’agente; f) condizioni economiche dell’agente.

Ai sensi del successivo art. 8, le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno, al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposto dalla persona offesa.

La stessa norma, poi, prevede che le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (ovvero lo scorso 6 febbraio 2016), salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Invece, se il procedimento penale per il reato di ingiuria abrogato dal decreto sia stato definito prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Nell’art. 12 dello stesso decreto sono previste le disposizioni transitorie.

Al fine di assicurare l’applicazione retroattiva della nuova disciplina in esame e di evitare disparità di trattamento, si stabilisce al primo comma che “le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.

In tale ipotesi, ossia quando ancora non sono state pronunciate sentenze o decreti irrevocabili, dovendo trovare applicazione retroattiva la norma più favorevole, ex art. 2 C.p., il giudice deve dichiarare che il “fatto non è previsto dalla legge come reato”, adottando tutti i provvedimenti conseguenti.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 31627 Anno 2016

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