Il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova

Il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova Il diritto dell’adottato all’accesso alle proprie origini Prosecuzione del procedimento Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro 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di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova avanzata nell’interesse dell’imputato, in considerazione dei precedenti penali del reo e della fattispecie di furto pluriaggravato.

Nel caso di specie la richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova veniva rigettata con la considerazione che il reato contestato all’imputato richiedente fosse pluriaggravato, nonostante lo stesso non sia mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Sul punto “effettivamente la lettera f) dell’art. 550, comma 2, C.p.P.”, in cui sono indicati una serie di reati per i quali, ai sensi dell’art. 161 bis comma 1, C.p., opera il meccanismo della sospensione del procedimento con messa alla prova, indipendentemente dalla pena per essi sancita, “ricomprende ogni circostanza aggravante prevista dall’art. 625 C.p., senza operare distinzioni tra le diverse ipotesi ivi previste“.

Il giudice di primo e secondo grado, tuttavia, giustificava il rigetto della richiesta difensiva sulla “scorta della prognosi negativa dell’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati“, considerando quest’ultimo, sulla base delle precedenti condanne riportate dall’imputato e delle modalità di svolgimento dell’azione delittuosa.

Orbene ritiene il Collegio che tale assunto non sia condivisibile.
L’art. 464 quater, comma 3, C.p.P., prevede che la sospensione è disposta “quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 del Codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati“.
Nella prospettiva seguita dai giudici territoriali sarebbe del tutto inutile la valutazione della idoneità del programma di trattamento presentato dall’imputato e, in ultima analisi, la stessa allegazione del programma in questione, quando il giudice ritenga che sia impossibile effettuare la prognosi positiva in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati.
Siffatta interpretazione, tuttavia, sembra accentuare il profilo retributivo dell’istituto, oggetto di critica da parte della dottrina, che ha evidenziato come la previsione della prognosi di non recidiva tradisca “la vocazione risocializzante degli istituti davvero riconducibili alla ristorative justice” (giustizia ripartiva), dimostrando la scelta legislativa di considerare la messa alla prova “come un beneficio elargito dallo Stato a chi, a priori, non abbisogna di un intervento punitivo più severo“.
In realtà appare del tutto arbitraria la scelta interpretativa dei giudici territoriali di sganciare il giudizio sulla prognosi di non recidiva dalla valutazione del programma di trattamento presentato dall’imputato, che nella stessa formulazione della norma concorrono insieme alla decisione finale sulla ammissione alla messa alla prova, da assumere sulla base dei parametri di cui all’art. 133 C.p.
Soccorre, nel percorso argomentativo che si propone, da un lato, l’esperienza di applicazione dell’istituto della messa alla prova minorile, in relazione al quale il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha individuato “nella possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale” e “nella evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati” l’orizzonte della prognosi affidata alla discrezionalità del giudice (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. 1, n. 13370/2013; Cass., Sez. 5, n. 14035/2013; Cass., Sez. 3, n. 45451/200).
Dall’altro, i criteri elaborati in tema di concessione della probation penitenziaria, di cui all’art. 47 Reg. penit., dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato la necessità per l’imputato di aprirsi a una rimeditazione critica sul passato, rappresentando di essere disponibile a un costruttivo reinserimento nel contesto sociale, del quale il programma di trattamento deve costituire l’efficace supporto (cfr. Cass., Sez. 1, n. 7781/2006; Cass., Sez. 1, n. 10962/99).
Appare, pertanto conforme a una interpretazione costituzionalmente orientata, che valorizzi la finalità rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, comma 3, Cost, posta a fondamento di tutti gli istituti di “giustizia riparativa“, e alla ratio degli istituti di probation previsti nel sistema penale, affermare che il giudizio sulla prognosi di non recidiva non possa non tenere conto del piano di trattamento presentato dall’imputato.
E, in particolare, del contenuto di tale piano rispetto agli obiettivi che esso deve indicare, ai sensi dell’art. 464 bis, comma 4, lett. c), C.p.P., destinati a incidere sulla condotta dell’imputato susseguente al reato e sulle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, da cui il giudice deve desumere, ai sensi dell’art. 133, comma 2, C.p., la capacità a delinquere del prevenuto.
In altri termini è proprio alla luce del contenuto del piano di trattamento che va formulato il giudizio sulla prognosi di non recidiva, alla luce della tendenza dimostrata dall’imputato, attraverso il percorso rappresentato nel piano e gli impegni che si propone di assumere, a essere disponibile a un costruttivo ed efficace reinserimento nel tessuto sociale.
Del resto la giurisprudenza di legittimità, ad eccezione di un’isolata decisione di segno opposto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 8158 del 13.2.2020), è concorde nel ritenere centrale la produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all’ufficio di esecuzione penale esterna, ai fini della decisione sulla ammissione alla sospensione del processo per messa alla prova (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 12721 del 17.1.2019; Cass., Sez. 6, n. 9197 del 26.9.2019; Cass., Sez. 2, n. 34878 del 13.6.2019).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 36895 Anno 2021

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