Inferiorità fisica o psichica nel reato di violenza sessuale

Inferiorità fisica o psichica nel reato di violenza sessuale

Dispositivo dell’art. 609 bis Codice Penale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

L’elemento materiale del delitto di violenza sessuale commesso su persona in condizione di inferiorità è costituito quando una persona, con atti sottili e subdoli, istiga un’altra persona a compiere atti sessuali abusando di una condizione di inferiorità. La condizione di inferiorità deve sussistere al momento dell’atto sessuale e che invalida il consenso della persona (parte lesa).

In materia di violenza sessuale la nozione di inferiorità non è necessariamente legata a una patologia mentale della vittima, ma può derivare da diversi fattori, a condizione che la loro incisività sia quanto meno in grado di viziare il consenso.

La nozione di inferiorità non richiede una soggezione assoluta da parte della vittima, ma è compatibile con un relativo grado di resistenza da parte della stessa.

Il reato di violenza sessuale mediante abuso della condizione di inferiorità di una persona è punito dall’articolo 609 bis, comma 2 n. 1, del codice penale può essere caratterizzato dal fatto di costringere, senza necessariamente ricorrere alla violenza o all’intimidazione, una persona resa incapace di opporsi per la sua condizione di inferiorità, al fine di farne un oggetto di soddisfazione sessuale. Quanto all’elemento morale del delitto quest’ultimo comprende sia la consapevolezza della condizione di inferiorità della vittima sia il fatto di agire per fini sessuali. Si precisa che la condizione di inferiorità non deve necessariamente essere provocata dall’aggressore, ma può derivare da fattori ambientali esterni.

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