Legittima difesa e Stato di necessità
La legittima difesa può richiamare l’operatività della scriminante dello stato di necessità?
Dispositivo dell’art. 52 Codice Penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Dispositivo dell’art. 54 Codice Penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
L’articolo 52 c.p., diversamente da quanto accade nell’articolo 54 c.p., non richiede effettivamente tra i requisiti della legittima difesa che il pericolo non sia stato volontariamente causato dall’agente. Si era ritenuto in giurisprudenza che la causa di giustificazione non fosse esclusa dalla volontaria accettazione di una situazione di pericolo, ma dalla prevista necessità di dover fronteggiare quella situazione mediante la commissione di un reato. Il caso tipico era quello dell’accettazione della sfida, comportando essa sfida la necessaria e inevitabile situazione di minaccia per la propria incolumità, realtà fronteggiabile con la sola lesione dell’altrui incolumità (Cass., Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018; Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012).
Non si verificherebbero le condizioni ostative, al contrario, là dove il soggetto si fosse solo limitato ad esporsi a possibili (non assolutamente certe) iniziative aggressive altrui, senza essere a propria volta animato da alcun intento aggressivo (Cass. 2/3/2004 n. 9606). In questa logica è stata, pertanto, esclusa la possibilità di configurare la legittima difesa in tutti i casi in cui l’aggredito oltre che a difendersi abbia mirato ad offendere, contribuendo così a creare consapevolmente una situazione di fatto che generava pericolo attuale per sé (Cass. 30/1/1995 n. 1009). Ancora e recentemente si e’ osservato che la volontaria determinazione dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicche’ l’esimente non sarebbe applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (Cass. 2/5/2006 n. 15025; Sez. 1, n. 12740, del 20/12/2011).
Si crea così un presupposto tacito per l’operatività della scriminante che deriva dalla sua ratio e che trova appiglio testuale nella descrizione dell’esimente stessa. Si postula, in altri termini, l’involontarietà della situazione di pericolo come aspetto strutturale necessario. La norma fa, infatti, espressamente riferimento ad esso (per esservi stato costretto dalla necessità…). La situazione di costrizione va valutata nella complessità della situazione di fatto in cui maturano gli eventi; costrizione in senso giuridico non può esservi, allora, a favore di colui il quale abbia intenzionalmente provocato o colpevolmente accettato o non evitato il pericolo stesso, per contrastare il quale intende opporre l’esimente obiettiva (Cass. 18-12008, n. 2911; 29-7-2008, n. 31633).
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza 8 aprile 2019, n. 15283.