Infrastrutture: normativa italiana e europea

infrastrutturePer infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono senza dubbio su materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell’impiego delle risorse), ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l’ ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie.

Le infrastrutture sono state considerate una priorità sia dallo Stato italiano, sia dall’Unione europea.

Quanto al primo profilo, si deve richiamare, in particolare, la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio di attività produttive), cosiddetta legge-obiettivo, cui ha fatto seguito, in attuazione della delega, il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale).

Quanto al secondo, il Regolamento CE n. 1083 del 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, stabilisce, tra l’altro, le norme generali che disciplinano i Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale [FESR] e Fondo sociale Europeo [FSE]), definisce gli obiettivi cui essi devono contribuire (“Convergenza”, volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo, “Competitività regionale e occupazione”, “Cooperazione territoriale europea”), disciplina i programmi operativi nel cui ambito prevede i grandi progetti (artt. 39–41), che includono anche le infrastrutture.

Queste ultime sono definite dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee in data 16 dicembre 2008, diretta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, come uno dei “quattro settori prioritari della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione (persone, imprese, infrastrutture ed energia, nonché ricerca ed innovazione)”.

In questo quadro, le norme in questione non violano le competenze costituzionali delle Regioni.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 16 ANNO 2010

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