Interruzione del processo
(Dispositivo dell’art. 304 Codice di procedura civile)
In caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.
Ne deriva che gli effetti dell’interruzione del processo sono equiparati a quelli della sospensione (ex articolo 298, C.p.C.).
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
A ciò si aggiungono due eccezioni: l’art. 669 quater , comma secondo, c.p.c. “Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669ter.“
e l’art. 699 c.p.c. “L’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio. Il giudice provvede con ordinanza”.
Le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, sicché l’irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest’ultima, che dall’evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente aveva censurato la mancata interruzione del giudizio di appello a seguito della cancellazione dal registro delle imprese di una delle società appellate). (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022)