Deindicizzazione globale e Diritto all’oblio

Deindicizzazione Interruzione del processo Incapacità a testimoniare Risarcimento del danno subito dal figlio Reati culturali Dare in sposa la propria figlia Relazione sentimentale durante il matrimonio Il requisito della continenza Bacheca facebook Principio di libertà della prova Pressione psicologica Ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento Risarcimento del terzo trasportato comunione de residuo Marchio di impresa Assunzione della prova testimoniale Impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Termini a difesa Obbligazione assunta da un coniuge Risarcimento del danno non patrimoniale alla madre e ai fratelliDeindicizzazione globale e Diritto all’oblio

Nel caso di specie il ricorrente aveva lamentato che il proprio diritto all’oblio era pregiudicato dalla perdurante diffusione nel web di notizie non aggiornate circa una vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto, conclusasi con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato. Con successiva memoria il ricorrente in quanto titolare di interessi professionali al di fuori dell’Europa, aveva chiesto di rendere effettiva la rimozione degli URL anche nelle versioni extraeuropee del motore di ricerca.

Giova premettere che per “deindicizzazione” si intende una operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto; la deindicizzazione non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova. Tale operazione viene definita anche delisting.

La giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni si è occupata del “diritto all’oblio“. E’ stato così affermato che in tema di protezione dei dati  personali, la cancellazione delle copie cache relative ad una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte di detto motore di ricerca, di fornire una risposta all’interrogazione posta dall’utente attraverso una o più parole chiare, non consegue alla mera constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l’acquisizione dell’informazione relativo al fatto e al suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona. (Cass., Sez. 1, n. 3952 del 08.02.2022).

Infatti il diritto di ogni persona all’oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identità personale, deve essere bilanciato con i diritti della collettività all’informazione, sicché, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora si pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell’articolo dal motore di ricerca, al fine di evitare ad un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parola chiave, possa ledere il diritto di quest’ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale, e costituente oggetto di notizie ormai superate. (Cass., Sez. 1, n. 15160 del 31.052021).

E ciò si spiega perchè il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza, causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero,  e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicchè nel caso di notizia pubblicata sul web, il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca. (Cass., Sez. 1, n. 9147 del 19.05.2020).

Anche le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno precisato che la menzione degli elementi identificativi delle persone protagonisti di fatti e vicende del passato è lecita solo nell’ipotesi in cui i riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Cass. S.U., n. 19681 del 22.07.2019)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza del 24 novembre 2022 n. 34658

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