Intervento in appello e opposizione di terzo
Disposizione ex Art. 105 e 344 Codice di procedura civile
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse
Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404
Intervento in appello e opposizione di terzo
In tale senso ex art. 404 C.p.C. (c.d. opposizione di terzo ordinaria)
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti .
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
L’intervento in appello è ammissibile soltanto quando l’interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l’intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l’impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. (Principio affermato in un caso in cui il giudice del gravame, in violazione dell’articolo 344 c.p.c., aveva ammesso l’intervento adesivo della nuova concessionaria dei lavori di esproprio finalizzati alla realizzazione di un’opera ferroviaria, quale avente causa della precedente concessionaria, ancorché nel giudizio di merito si fosse verificata l’improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata nei confronti della dante causa che, nelle more del giudizio di merito, era stata posta in amministrazione
straordinaria).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32887 del 08/11/2022