Irrilevanza del fatto: Processo Minorile

irrilevanza del fattoLa Corte di Cassazione con la sentenza in commento mira a delineare le caratteristiche dell’istituto della irrilevanza del fatto nell’ambito del processo penale a carico di imputati minorenni.

La ratio della previsione contenuta nel D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 è di consentire la estromissione immediata dal circuito penale di condotte devianti, le quali siano prive di allarme sociale per la loro tenuità ed occasionalità ed appaiano destinate a rimanere nella vita del minore un fatto episodico e ad essere autonomamente riassorbite.

A tal fine, la norma prevede che nel processo a carico di imputati minorenni vada emessa sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando sussistano contemporaneamente tre requisiti: la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento ed il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento.

Il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri, quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito, così da stabilire se esso sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità.

Detta tenuità può essere ritenuta se il fatto sia oggettivamente modesto e sia posto in essere con modalità che lo rendano ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età.

L’occasionalità indica un comportamento, non necessariamente unico, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore.

L’occasionalità pertanto non coincide con l’incensuratezza dell’imputato, posto che tale interpretazione porterebbe di fatto ad escludere la ripetibilità del “beneficio”, della quale, però, il legislatore non ha fatto cenno.

In presenza di precedenti penali a carico dell’imputato minorenne, ai fini della verifica del requisito dell’occasionalità, occorrerà verificare la natura delle condotte pregresse e, pertanto, la ripetitività dei medesimi comportamenti illeciti.

 

Corte di Cassazione n. 27648 del 2011

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