La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia sulla competenza del Tribunale per i Minorenni a decidere del riesame delle misure cautelari reali.
L’art. 25 del D.L.vo n. 272/89 (norme di attuazione delle disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni D.P.R. 448/1988) dispone testualmente che:
“sulla richiesta di riesame o sull’appello proposti a norma degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale decide il Tribunale per i Minorenni…”.
La portata limitativa di tale norma è resa evidente dalla stessa formulazione letterale, che è chiaramente nel senso dell’attribuzione al Tribunale per i Minorenni della competenza (funzionale) a conoscere delle sole richieste di riesame e degli appelli proposti a norma degli articoli 309 e 310 C.p.P., ovvero per le sole richieste riguardanti misure cautelari personali.
La norma summenzionata, mentre è chiaramente attributiva della competenza funzionale al Tribunale per i Minorenni per quanto riguarda i provvedimenti restrittivi della libertà personale, nulla dispone, invece, per le questioni relative alle misure cautelari reali.
Ne consegue che per queste ultime riprende vigore la norma generale costituita dall’art. 1 D.P.R. 488/1988, in base al quale nel procedimento a carico di minori si osservano le disposizioni previste dallo stesso D.P.R., mentre per quanto da esse non previsto si applicano le norme del Codice di Procedura Penale.
In tal caso la competenza spetta al Tribunale Ordinario.
Invero, risulta evidente che mentre la competenza per il riesame delle misure cautelari personali riflette le particolari esigenze che impongono l’osservanza delle norme speciali sulla giustizia minorile, tali esigenze non sussistono in ordine al riesame delle misure cautelari reali.
La Suprema Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:
deve ritenersi che la competenza funzionale per il riesame delle misure cautelari reali spetta al Tribunale Ordinario, anche quando siano state emesse nell’ambito di processi a carico di imputati minorenni.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza n. 46975 del 29 Ottobre 2003