La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento nel presente articolo affronta la questione inerente la competenza a decidere sul mandato di arresto europeo per l’ esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile, posta a carico di un soggetto minorenne all’ epoca dei fatti.
Secondo l’ orientamento affermato e ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, da cui non è il caso di discostarsi, la competenza a decidere, nell’ ipotesi di mandato di arresto europeo, e concretamente sulla richiesta di consegna del condannato, soggetto minorenne all’ epoca dei fatti, appartiene funzionalmente alla Sezione Minorenni della Corte d’ Appello, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2 del D.P. R. del 22 Settembre 1988, n. 448 (Codice delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).
All’ uopo l’art. 2 del D.P.R. 448 del 1988 (Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni) recita quanto segue: “Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; c) il tribunale per i minorenni; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per i minorenni; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni”.
Conseguentemente, sulla base del disposto di cui sopra, occorre affermare che l’ art. 2 del D.P.R. n. 448 del 1988, infatti, attribuisce alla Corte d’ Appello, Sezione per i Minorenni, tutte le competenze nei procedimenti a carico di minori, così ribadendo la preminenza, in tali procedimenti, dell’ interesse del minore, che trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 1562 Anno 2011