Condizioni per l’esclusione della punibilità.

condizioniLa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l’ art. 131-bis, comma 1 Codice Penale delinea una serie di condizioni ai fini della concreta applicazione della causa di esclusione della punibilità. Preliminarmente delinea il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, fissando, al comma 4, i criteri di determinazione della pena.

Si ulteriormente rilevato che la rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

Si è osservato, poi che, tra le condizioni, il primo degli “indici-criteri” (particolare tenuità dell’offesa) si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti” (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 Codice Penale, (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due “indici requisiti” della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell’articolo 133 Codice Penale, sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, poi, affermato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis C.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, C.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Si tratta, è stato osservato di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che vanno espresse in motivazione da parte del Giudice di merito (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Rv.266590).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 49840 Anno 2016

3 thoughts on “Condizioni per l’esclusione della punibilità.

  1. paolo ha detto:

    mi chiedo se sia corretta la formula che utilizzano i giudici “assoluzione ex 530” quando in realtà non si tratta di assoluzione.
    Buon lavoro, Paolo

    1. Avv. Mariafrancesca Carnevale ha detto:

      Ritengo che si tratta di una formula che racchiude comunque un mancato accertamento in merito alla colpevolezza dell’imputato.

      1. Avv. Mariafrancesca Carnevale ha detto:

        Grazie per lo spunto critico di riflessione.

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